Novità sulle compensazioni in presenza di debito su ruoli definitivi
A partire dal 1° gennaio 2011 sarà vietato compensare crediti relativi alle imposte erariali (IVA – IRPEF – IRES) qualora al vi siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento. L’inosservanza del divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.